Sollecitato dalla richiesta di un assistito, ho cercato di mettere insieme in modo (spero) comprensibile le notizie utili in tema di Testamento Biologico. Chi ha fretta, salti subito al punto 6, le buone notizie. Per i più curiosi, qualche informazione in più.
1. E’ legge dello stato
Il 14 dicembre 2017 è stata definitivamente approvata la cosiddetta Legge sul Testamento biologico (che entrerà in vigore solo dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente nella seconda metà di gennaio 2018).
Si noti che il diritto all’interruzione delle terapie, anche la nutrizione e l’idratazione parenterale (endovena), era già stato riconosciuto per via giurisprudenziale, cioè in seguito alle sentenze del tribunale; ora è esteso a tutti, per legge.
2. Una legge molto concisa
La legge in realtà si chiama “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“. Sono otto articoli, che trattano diversi e importanti argomenti:
– il consenso informato, cioè il diritto della persona a conoscere le proprie condizioni di salute e i trattamenti cui è sottoposto, e dunque anche il diritto a rifiutarli, e i conseguenti doveri del medico (Articolo 1);
– il divieto di “ostinazione irragionevole“ nelle cure e la dignità del fine vita (Articolo 2);
– l’applicazione degli stessi diritti alle persone minori o incapaci (Articolo 3);
– le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), il vero e proprio “Testamento biologico” (Articolo 4);
– la cosiddetta Pianificazione Condivisa delle Cure, una sorta di “patto” terapeutico esplicito tra paziente e medico al quale i curanti sono obbligati ad attenersi in caso di malattia cronica o inesorabilmente evolutiva (Articolo 5).
Seguono norme transitorie, clausole di invarianza finanziaria, obbligo di relazione annuale alle Camere da parte del Ministro della Salute (articoli 6, 7 e 8).
3. Testamento Biologico: come?
L’Italia si è messa al passo con gli altri paesi UE (eccetto l’Irlanda): chi è interessato a esprimere da subito le proprie intenzioni rispetto alle cure che gli verranno somministrate quando non potrà più farlo di persona, può mettere per iscritto “le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” (Articolo 4, comma 1). Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), appunto.
Può scriverle di suo pugno, o più semplicemente utilizzare uno dei modelli di DAT disponibili in rete: quello proposto dalla Associazione Luca Coscioni mi è parso il più completo, potete richiederlo a questo link , invece a questo trovate quello della fondazione Veronesi, ma ce ne sono anche di più semplici (basta fare una ricerca su Google digitando “DAT” o “testamento biologico”).
Le DAT possono essere un atto pubblico (un documento redatto da un pubblico ufficiale o da un notaio, cioè “scritto” dal notaio con certi formalismi) o una scrittura privata (cioè un documento “scritto” dal privato cittadino – la scrittura privata deve essere autenticata firmandola in presenza del notaio o di un pubblico ufficiale, per esempio l’ufficiale di stato civile del Comune).
4. Testamento Biologico: dove?
Cosa fare di questo scritto?
In tutta franchezza, non ho trovato indicazioni molto precise. A rigore, l’articolo 4, comma 6 non dice che il documento debba essere consegnato a qualcuno. Dice che può essere un atto pubblico, oppure una scrittura privata, oppure che può essere consegnato personalmente in Comune.
Chiaramente se è depositato presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune e annotato su apposito registro, è disponibile per la consultazione e, quando servisse, tutti saprebbero dov’è. Diversamente, ha comunque valore legale (se atto pubblico o scrittura privata autenticata), ma è chiaro che se rimane in fondo a un cassetto e nessuno lo sa, diventa difficile applicarlo al momento buono.
La legge dice che le DAT possono anche essere depositate presso “le strutture sanitarie“, ma al momento non ho notizia di disponibilità in tal senso da parte della ASL. Appena ne verrò a conoscenza, vi informerò.
5. Il Fiduciario
Tenete presente che c’è almeno una persona che deve per forza sapere delle vostre DAT, e cioè il fiduciario, la persona da voi indicata come incaricata di mantenere i rapporti con i medici quando lui non potrà più farlo.
Noto, per inciso, che il fiduciario potrebbe anche non essere espresso nelle DAT, oppure essere a sua volta incapace o deceduto, o aver rinunciato all’incarico: non per questo le DAT perdono valore (Articolo 4, comma 4).
6. Le buone notizie
Resta il fatto che consegnare le DAT in Comune rimane la procedura più rapida ed economica (le DAT “sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa” – Art. 4 comma 6).
E alla fine di tutto, la buona notizia è che a Oulx il registro è stato attivato, per inciso ancora prima che la legge sul testamento biologico fosse realtà (delibera di Consiglio Comunale 10 marzo 2016).
Che fare allora, se volete esprimere le vostre Disposizioni Anticipate di Trattamento?
In poche parole, scrivete le vostre DAT (eventualmente con l’aiuto di internet), andate all’Anagrafe del Comune di Oulx e lì firmate il documento e depositatelo per l’annotazione sul registro. Fine.
Naturalmente, per sapere se nel vostro Comune è stato attivato il registro DAT, basta una telefonata in Anagrafe.